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Decreto legge 13.03.1988, n. 69

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. (G.U. 14.03.1988, n. 61)

Titolo III - Disposizioni diverse

Art. 6 -

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si applicano per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3 maggio 1982 e successive.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.

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