Legge 22.11.1988, n. 516
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)
1. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.