Legge 22.11.1988, n. 516
1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parità, è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
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