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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 14 -

1. Sono riconosciuti i diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

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