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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 18 -

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1 comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro o

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