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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 19 -

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

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