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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 20 -

1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.

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