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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 33 -

1. L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 32 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 32;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.

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