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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 37 -

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

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