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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 38 -

1. L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 20 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Société philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128, fatte salve le somme già percette dall'amministrazione finanziaria.

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