Legge 22.11.1988, n. 516
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)
1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.
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