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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 4 -

1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste è assicurato il libero esercizio del ministero.

2. È altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attività dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 22.

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