IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 5 -

1. È assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

2. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.