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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 6 -

1. La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista è per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.

2. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

3. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà è riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

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