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Legge 22.11.1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 9 -

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

2. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

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