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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Allegato - Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

La Repubblica italiana e le «Assemblee di Dio in Italia» (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, numero 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necess

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