Legge 22.11.1988, n. 517
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.
3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.
6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolari
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