Legge 22.11.1988, n. 517
1. Le «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficienza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.
2. Le attività di istruzione e beneficienza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.
3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.
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