Legge 22.11.1988, n. 517
1. Ferma restando la personalità giuridica delle «Assemblee di Dio in Italia», ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:
a) Istituto evangelico «Betania-Emmaus», con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;
b) Istituto evangelico «Eben-Ezer», con sede in Corato;
c) Istituto evangelico «Betesda», con sede in Giarre, frazione Macchia.
2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.
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