Legge 22.11.1988, n. 517
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)
1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.
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