Legge 22.11.1988, n. 517
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.
2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
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