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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 18 -

1. L'ente morale «Assemblee di Dio in Italia» e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

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