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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 19 -

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADL civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale «Assemblea di Dio in Italia» e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

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