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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 20 -

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

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