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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 21 -

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

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