Legge 22.11.1988, n. 517
1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.
3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.
4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (2) (3).
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1996, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione in quanto non sufficientemente motivata sulla rilevanza.
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