Legge 22.11.1988, n. 517
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)
1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.
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