Legge 22.11.1988, n. 517
1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tale rendiconto deve comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;
c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.
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