Legge 22.11.1988, n. 517
1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
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