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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 3 -

1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

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