Legge 22.11.1988, n. 517
1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.
2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
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