Legge 22.11.1988, n. 517
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.
2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.
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