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Legge 22.11.1988, n. 517

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia. (G.U. 02.12.1988, n. 283 - S.O.)

Art. 8 -

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

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