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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 10 - Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Per la durata di almeno tre anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno, salvo motivate esigenze, le quali in prima applicazione saranno valutate anche in relazione alle disponibilità di posti a tempo pieno o a tempo parziale nello organico di diritto per l'anno scolastico 1990/91.

2. L'accoglimento della richiesta relativa è subordinata alla disponibilità di posti a tempo pieno e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 117.

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