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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 3 - Presentazione delle domande.

1. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata, per il tramite del Capo di istituto, al Provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di titolarità, e per il personale docente delle accademie di belle arti e per il personale ATA dei conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro il 10/6/1989 a pena di decadenza.

2. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i seguenti dati:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita;

ed inoltre:

a) per il personale docente, classe di concorso e sede di titolarità;

b) per il personale educativo, sede di titolarità;

c) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di titolarità.

3. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:

1) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione in carriera;

2) l'eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall'art. 7, comma 4, del D.P.C.M. n. 117/89;

a) portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

b) persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11/2/1980, n. 18

c) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;

d) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo; e) avere superato i 60 anni di età ovvero avere compiuto venticinque anni di effett

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