IperTesto Unico IperTesto Unico

O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 4 - Formazione degli elenchi

1. Per ciascuna classe di concorso o profilo professionale, qualora vengano presentate più domande, l'Ufficio destinatario delle domande stesse compila apposito elenco nel quale i richiedenti sono iscritti nell'ordine dei titoli di precedenza indicati nel precente art. 3, comma 3, punto 2. Seguono nell'elenco coloro i quali non posseggono i predetti titoli.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di aventi titolo alla precedenza, l'iscrizione avviene secondo l'ordine determinato dalla maggiore anzianità di servizio. Parimenti, si procede per i richiedenti privi di titoli di precedenza. A parità di anzianità di servizio, precede l'aspirante con maggiore età.

3. Gli elenchi sono pubblicati all'albo dell'Ufficio competente entro il 20/7/1989 ed hanno carattere definitivo. Il Provveditore agli studi e il Direttore di conservatorio o accademia possono apportarvi, d'ufficio, rettifiche per eventuali errori materiali, anche a seguito di segnalazione degli interessati, ovvero effettuare i necessari aggiornamenti ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3, comma 9.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.