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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 5 - Contingente di posti a tempo parziale

1. Ai fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli Uffici determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale come segue:

- fino al 20% 1 della dotazione organica complessiva a livello provinciale relativa alla classe di concorso, o disciplina ruolo del personale educativo o profilo professionale, nel caso in cui vi sia per la medesima classe, ruolo o profilo, personale in soprannumero;

- fino al 10% della predetta dotazione organica provinciale, nel caso in cui i posti della classe di concorso o disciplina, ruolo educativo o profilo professionale interessato siano prevalentemente coperti con personale di ruolo;

- fino al 5% della predetta dotazione organica provinciale nel caso in cui per la copertura dei posti della classe di concorso o disciplina, ruolo educativo o profilo professionale interessato, si debba far ricorso al personale non di ruolo nella misura almeno del 20%;

- fino al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. n. 117, delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguito di revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre dei posti di organico di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 6/8/1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6/10/1988, n. 426.

2. Nelle predette dotazioni organiche, ai fini dell'applicazione delle percentuali, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive. Per i conservatori e le accademie, le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.

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