O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179
1. Ai fini dell'accoglimento delle domande presentate, gli Uffici determinano, in relazione al numero delle domande stesse, il contingente di posti da destinare all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale come segue:
- fino al 20% 1 della dotazione organica complessiva a livello provinciale relativa alla classe di concorso, o disciplina ruolo del personale educativo o profilo professionale, nel caso in cui vi sia per la medesima classe, ruolo o profilo, personale in soprannumero;
- fino al 10% della predetta dotazione organica provinciale, nel caso in cui i posti della classe di concorso o disciplina, ruolo educativo o profilo professionale interessato siano prevalentemente coperti con personale di ruolo;
- fino al 5% della predetta dotazione organica provinciale nel caso in cui per la copertura dei posti della classe di concorso o disciplina, ruolo educativo o profilo professionale interessato, si debba far ricorso al personale non di ruolo nella misura almeno del 20%;
- fino al completo riassorbimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. n. 117, delle situazioni di soprannumerarietà che si determinano nelle cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, a seguito di revisione degli assetti organizzativi ordinari delle cattedre dei posti di organico di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 6/8/1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6/10/1988, n. 426.
2. Nelle predette dotazioni organiche, ai fini dell'applicazione delle percentuali, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive. Per i conservatori e le accademie, le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.
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