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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 6 - Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale docente

1. Gli orari settimanali di insegnamento per i docenti assegnati a posti a tempo parziale sono indicati nelle allegate tabelle, distintamente per ordine e grado di scuola di istruzione secondaria e per classi di concorso a cattedre, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. L'orario settimanale di lezione dei docenti, di cui al comma 1, non può essere inferiore ai valori indicati per ogni classe di concorso nelle annesse tabelle; resta pertanto esclusa la possibilità di costituire posti a tempo parziale per insegnamenti che, in relazione all'assetto ordinario delle cattedre o all'unicità dell'insegnamento di diverse materie, ove prevista, non possono essere articolati in raggruppamenti di ore contenuti entro i limiti minimi e massimi indicati.

3. L'orario di lezione relativo ai posti a tempo parziale negli istituti di istruzione professionale, dove ne sia possibile la costituzione, non può essere inferiore a 7 ne superiore a 12 ore settimanali.

4. I docenti assegnati a posti di tempo parziale saranno preferibilmente utilizzati in classi collaterali di cui sia fondatamente prevedibile la conferma del funzionamento per almeno un triennio.

5. Le ore relative alle attività connesse con il funzionamento della scuola sono determinate, di norma, in misura proporzionale all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto a tempo parziale, assicurando peraltro la partecipazione alle attività degli organi collegiali o comunque connesse all'esercizio della funzione docente. Restano fermi gli obblighi di servizio di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 399/88.

6. L'orario obbligatorio di insegnamento nel rapporto di lavoro a tempo parz

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