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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 7 - Orari e tipologie del rapporto parziale per il personale educativo

1. Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo prevede, di norma, un orario settima parziale nei riguardi di personale di ruolo, tali posti saranno formati, secondo l'ordine degli aspiranti compresi nel relativo elenco provinciale, con 17 o 16 ore settimanali, di modo che le reciproche disponibilità siano ricostituibili in posti interi di 33 ore settimanali.

2. Il rapporto a tempo parziale del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali e sarà tale da non escludere alcuna delle incombenze spettanti, ivi inclusa l'assistenza notturna ai convittori.

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