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O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179

Modalità di applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale di cui al D.P.C.M. 17.3.1989 n. 117 al personale statale di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Art. 8 - Orari e tipologie del rapporto a tempo parziale per il personale A. T.A.

1. Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale A.T.A. comporta una prestazione di servizio di 18 ore settimanali.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 117, nel quadro delle peculiari necessita organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare, con la necessaria continuità giornaliera, il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane, salva diversa disciplina disposta in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 209/87 e comunque in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 117.

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