O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179
1. Il rapporto di servizio a tempo parziale del personale A.T.A. comporta una prestazione di servizio di 18 ore settimanali.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 117, nel quadro delle peculiari necessita organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare, con la necessaria continuità giornaliera, il funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane, salva diversa disciplina disposta in sede di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 209/87 e comunque in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. n. 117.
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