O.M. Pubblica istruzione 19.05.1989, n. 179
1. Verificate, per ciascuna classe di concorso a cattedre, profilo professionale o ruolo educativo, le possibilità di accoglimento delle domande di prestazione di servizio a tempo parziale secondo i limiti percentuali precedentemente indicati, il Provveditore agli studi ed il Direttore di conservatorio od accademia dispongono, con provvedimenti individuali, la costituzione di rapporti di servizio a tempo parziale nei riguardi del personale di ruolo utilmente collocato nell'apposito elenco. Gli effetti dei provvedimenti di trasformazione decorrono dall'1/9/1989.
2. Le ore residue di insegnamento resesi disponibili a seguito della costituzione di post; a tempo parziale vengono utilizzate per le operazioni, incidenti sull'organico di fatto, previste dalle vigenti disposizioni. Esaurite le predette operazioni relative ai docenti di ruolo l'eventuale disponibilità residua sarà utilizzata per il conferimento di supplenze annuali.
3. Relativamente al personale educativo ed A.T.A., la costituzione, in una medesima istituzione scolastica, di un numero pari di rapporti di servizio a tempo parziale, relativi allo stesso ruolo educativo o profilo professionale, comporta la ricostituzione di corrispondenti posti a tempo pieno, della cui disponibilità deve essere tenuto conto nelle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario e di assegnazione provvisoria. Secondo il medesimo principio, i posti cosi ricostituiti, rimasti vacanti dopo le operazioni predette, saranno disponibili per l'attribuzione di supplenze annuali a tempo pieno. Le disponibilità di posti con prestazione di servizio a tempo parziale saranno utilizzate per il conferimento di supplenze annuali a tempo parziale nei riguardi degli aspiranti inseriti nella relativa
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