Legge 08.03.1989, n. 101
Allegato - Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane
Roma, 27 febbraio 1987
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane,
considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e le libertà di pensiero, di coscienza e di religione,
considerato che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 1966 ratificata con legge 13 ottobre 1975, n. 654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione, considerato che tali principi universali sono aspirazione perenne dell'ebraismo nella sua plurimillenaria tradizione,
considerato che in forza dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d'intese con le relative rappresentanze,
riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa convengono che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione ebraica ai sensi dell'a
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