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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 12 -

1. Alle Comunità, alle associazioni e agli enti ebraici, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

3. Alle scuole elementari delle Comunità resta garantito il trattamento di cui esse attualmente godono ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

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