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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 13 -

1. Sono riconosciuti la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati al termine di corsi almeno triennali dal Collegio Rabbinico Italiano di Roma, dalla Scuola Rabbinica Margulies- Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti dei suddetti istituti possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata.

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