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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 14 -

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.

4. Subito dopo la celebrazione il ministro di culto spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare:

a) il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

b) la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

c) le dichiarazioni di cui al comma 4 eventualmente rese dai coniugi.

6. Entro cinque giorni da quello della celebrazione,

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