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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 16 -

1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche.

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