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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 20 -

1. Le modifiche apportate allo Statuto dell'ebraismo italiano sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla loro adozione.

2. Presso il Ministero dell'interno sono altresì depositati gli statuti degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti e le loro eventuali modifiche.

3. Il Ministero rilascia copia di tali atti attestandone la conformità al testo depositato.

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