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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 23 -

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

a) Pio istituto Trabotti - Mantova;

b) Opere pie israelitiche - Torino;

c) Compagnia della misericordia israelitica - Vercelli;

d) Asilo infantile «Levi» - Vercelli;

e) Opera pia «Foa» - Vercelli;

f) Pia opera di misericordia israelitica - Verona;

g) Opera pia Moisè Vita Jacur - Verona;

h) Opera pia Carolina Calabi - Verona;

i) Pia scuola israelitica di lavori femminili - Verona;

l) Opera pia beneficenza israelitica - Livorno;

m) Opera pia Moar Abetulot - Livorno;

n) Opera del tempio israelitico - Bologna;

o) Opere pie israelitiche unificate - Alessandria;

p) Istituto Infantile ed elementare israelitico «Clava» - Asti;

q) Congregazione israelitica di carità e beneficenza - Asti;

r) Opera di beneficenza israelitica - Casale Monferrato (Alessandria);

s) Ospizio marino israelitico italiano «Lazzaro Levi» - Ferrara;

t) Ospizio marino israelitico - Firenze;

u) Opere pie israelitiche - Padova;

v) Fondazione Lelio professor Della Torre - Padova;

z) Istituto per l'assistenza agli israeliti poveri - Merano.

2. La soppressione di altri enti ebraici civilmente riconosciuti può essere disposta mediante delibera dei rispettivi organi amministrativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il patrimonio degli enti soppressi a termine dei commi 1 e 2 è trasferito alle Comunità di appartenenza.

4. I trasferimenti e tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo ed onere se effettuati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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