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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 24 -

1. L'Unione delle Comunità, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti devono iscriversi, agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tale fine l'Unione e le Comunità depositano lo Statuto dell'ebraismo italiano indicando le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

3. Per gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti, nel registro delle persone giuridiche devono comunque risultare, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

4. All'Unione, alle Comunità e agli altri enti ebraici civilmente riconosciuti non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Unione, le Comunità e gli altri enti ebraici civilmente riconosciuti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

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