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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 25 -

1. L'attività di religione e di culto della Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolge a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano e degli statuti dei predetti enti, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

2. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione, delle Comunità e degli altri enti ebraici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti a norma dello Statuto, senza ingerenze da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

3. Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte degli enti predetti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

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