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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 27 -

1. Agli effetti tributari l'Unione, le Comunità e gli enti ebraici civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione.

2. Tali enti hanno diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

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